{"id":380,"date":"2012-07-25T23:27:29","date_gmt":"2012-07-25T23:27:29","guid":{"rendered":"http:\/\/www.iccasorate.eduva.org\/?page_id=380"},"modified":"2017-01-12T14:11:17","modified_gmt":"2017-01-12T14:11:17","slug":"codice-disciplinare","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.icferno.edu.it\/old\/codice-disciplinare\/","title":{"rendered":"Codice disciplinare dipendenti"},"content":{"rendered":"<p>Come previsto dall\u2019articolo 55, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cos\u00ec come modificato dall\u2019articolo 68, comma 2 del decreto legislativo n. 150 del 2009, pubblichiamo qui le informazioni relative al <em>Codice disciplinare<\/em>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Sanzioni disciplinari e responsabilit\u00e0 dei dipendenti pubblici \u2013 CAPO V del <acronym title=\"Decreto legislativo\">D. Lgs.<\/acronym> 150\/09<\/h3>\n<h4><acronym title=\"Articolo\">Art.<\/acronym> 67. Oggetto e finalit\u00e0<\/h4>\n<p>1. In attuazione dell\u2019articolo 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15, le disposizioni del presente Capo recano modifiche in materia di sanzioni disciplinari e responsabilit\u00e0 dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche in relazione ai rapporti di lavoro di cui all\u2019articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di potenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici e di contrastare i fenomeni di scarsa produttivit\u00e0 ed assenteismo.<\/p>\n<p>2. Resta ferma la devoluzione al giudice ordinario delle controversie relative al procedimento e alle sanzioni disciplinari, ai sensi dell\u2019articolo 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001.<\/p>\n<h4><acronym title=\"Articolo\">Art.<\/acronym> 68. Ambito di applicazione, codice disciplinare, procedure di conciliazione<\/h4>\n<p>1. L\u2019articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<h5>Art. 55. Responsabilit\u00e0, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative<\/h5>\n<p>1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all\u2019articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all\u2019articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all\u2019articolo 1, comma 2.<\/p>\n<p>2. Ferma la disciplina in materia di responsabilit\u00e0 civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l\u2019articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni \u00e8 definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale dell\u2019amministrazione del codice disciplinare, recante l\u2019indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all\u2019ingresso della sede di lavoro.<\/p>\n<p>3. La contrattazione collettiva non pu\u00f2 istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facolt\u00e0 di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali \u00e8 prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell\u2019addebito e comunque prima dell\u2019irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente determinata all\u2019esito di tali procedure non pu\u00f2 essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l\u2019infrazione per la quale si procede e non \u00e8 soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura conciliativa che ne determinano l\u2019inizio e la conclusione.<\/p>\n<p>4. Fermo quanto previsto nell\u2019articolo 21, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi dell\u2019articolo 19, comma 3.<\/p>\n<h4>Art. 69. Disposizioni relative al procedimento disciplinare<\/h4>\n<p>1. Dopo l\u2019articolo 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono inseriti i seguenti:<\/p>\n<h5>Art. 55-bis. Forme e termini del procedimento disciplinare<\/h5>\n<p>1. Per le infrazioni di minore gravit\u00e0, per le quali \u00e8 prevista l\u2019irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per pi\u00f9 di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni pi\u00f9 gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali \u00e8 previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.<\/p>\n<p>2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l\u2019addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l\u2019eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell\u2019associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, pu\u00f2 inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l\u2019esercizio della sua difesa. Dopo l\u2019espletamento dell\u2019eventuale ulteriore attivit\u00e0 istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l\u2019atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell\u2019addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento \u00e8 prorogato in misura corrispondente. Il differimento pu\u00f2 essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per l\u2019amministrazione, la decadenza dall\u2019azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall\u2019esercizio del diritto di difesa.<\/p>\n<p>3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare \u00e8 pi\u00f9 grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all\u2019ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all\u2019interessato.<\/p>\n<p>4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l\u2019ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l\u2019addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare \u00e8 pi\u00f9 grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l\u2019eventuale sospensione ai sensi dell\u2019articolo 55-ter. Il termine per la contestazione dell\u2019addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l\u2019ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell\u2019infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell\u2019infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l\u2019amministrazione, la decadenza dall\u2019azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall\u2019esercizio del diritto di difesa.<\/p>\n<p>5. Ogni comunicazione al dipendente, nell\u2019ambito del procedimento disciplinare, \u00e8 effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell\u2019addebito, il dipendente pu\u00f2 indicare, altres\u00ec, un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilit\u00e0. In alternativa all\u2019uso della posta elettronica certificata o del fax ed altres\u00ec della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. E\u2019 esclusa l\u2019applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo.<\/p>\n<p>6. Nel corso dell\u2019istruttoria, il capo della struttura o l\u2019ufficio per i procedimenti disciplinari possono acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attivit\u00e0 istruttoria non determina la sospensione del procedimento, ne&nbsp; il differimento dei relativi termini.<\/p>\n<p>7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica dell\u2019incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall\u2019autorit\u00e0 disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, e\u2019 soggetto all\u2019applicazione, da parte dell\u2019amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravit\u00e0 dell\u2019illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.<\/p>\n<p>8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un\u2019altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare \u00e8 avviato o concluso o la sanzione \u00e8 applicata presso quest\u2019ultima. In tali casi i termini per la contestazione dell\u2019addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento.<\/p>\n<p>9. In caso di dimissioni del dipendente, se per l\u2019infrazione commessa \u00e8 prevista la sanzione del licenziamento o se comunque \u00e8 stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo e le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.<\/p>\n<h5>Art. 55-ter. Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale<\/h5>\n<p>1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, \u00e8 proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravit\u00e0, di cui all\u2019articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non \u00e8 ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravit\u00e0, di cui all\u2019articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l\u2019ufficio competente, nei casi di particolare complessit\u00e0 dell\u2019accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all\u2019esito dell\u2019istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l\u2019irrogazione della sanzione, pu\u00f2 sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilit\u00e0 di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.<\/p>\n<p>2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l\u2019irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l\u2019autorit\u00e0 competente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall\u2019irrevocabilit\u00e0 della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l\u2019atto conclusivo in relazione all\u2019esito del giudizio penale.<\/p>\n<p>3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l\u2019archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l\u2019autorit\u00e0 competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all\u2019esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare e\u2019 riaperto, altres\u00ec, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne e\u2019 stata applicata una diversa.<\/p>\n<p>4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare \u00e8, rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all\u2019amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell\u2019istanza di riapertura ed \u00e8 concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell\u2019addebito da parte dell\u2019autorit\u00e0 disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell\u2019articolo 55-bis. Ai fini delle determinazioni conclusive, l\u2019autorit\u00e0 procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell\u2019articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale.<\/p>\n<h5>Art. 55-quater. Licenziamento disciplinare<\/h5>\n<p>1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:<\/p>\n<ol>\n<li>falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l\u2019alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalit\u00e0 fraudolente, ovvero giustificazione dell\u2019assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;&nbsp;<\/li>\n<li>assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell\u2019arco di un biennio o comunque per pi\u00f9 di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall\u2019amministrazione;&nbsp;<\/li>\n<li>ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall\u2019amministrazione per motivate esigenze di servizio;<\/li>\n<li>falsit\u00e0 documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell\u2019instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;<\/li>\n<li>reiterazione nell\u2019ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell\u2019onore e della dignit\u00e0 personale altrui;<\/li>\n<li>condanna penale definitiva, in relazione alla quale \u00e8 prevista l\u2019interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l\u2019estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.<\/li>\n<\/ol>\n<p>2. Il licenziamento in sede disciplinare \u00e8 disposto, altres\u00ec, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l\u2019amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo \u00e8 dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell\u2019amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all\u2019articolo 54.<\/p>\n<p>3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento \u00e8 senza preavviso.<\/p>\n<h5>Art. 55-quinquies. False attestazioni o certificazioni<\/h5>\n<p>1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l\u2019alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalit\u00e0 fraudolente, ovvero giustifica l\u2019assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia \u00e8 punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.<\/p>\n<p>2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilit\u00e0 penale e disciplinare e le relative sanzioni, \u00e8 obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonch\u00e9 il danno all\u2019immagine subiti dall\u2019amministrazione.<\/p>\n<p>3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall\u2019albo ed altres\u00ec, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all\u2019assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati n\u00e9 oggettivamente documentati.<\/p>\n<h5>Art. 55-sexies. Responsabilit\u00e0 disciplinare per condotte pregiudizievoli per l\u2019amministrazione e limitazione della responsabilit\u00e0 per l\u2019esercizio dell\u2019azione disciplinare<\/h5>\n<p>1. La condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell\u2019amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all\u2019articolo 54, comporta l\u2019applicazione nei suoi confronti, ove gi\u00e0 non ricorrano i presupposti per l\u2019applicazione di un\u2019altra sanzione disciplinare, della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all\u2019entit\u00e0 del risarcimento.<\/p>\n<p>2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando cagiona grave danno al normale funzionamento dell\u2019ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall\u2019amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, \u00e8 collocato in disponibilit\u00e0, all\u2019esito del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilit\u00e0, e si applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui all\u2019articolo 33, comma 8, e all\u2019articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali pu\u00f2 avvenire l\u2019eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale \u00e8 collocato in disponibilit\u00e0, il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti.<\/p>\n<p>3. Il mancato esercizio o la decadenza dell\u2019azione disciplinare, dovuti all\u2019omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull\u2019insussistenza dell\u2019illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale, l\u2019applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravit\u00e0 dell\u2019infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altres\u00ec la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo.<\/p>\n<p>4. La responsabilit\u00e0 civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione a profili di illiceit\u00e0 nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare e\u2019 limitata, in conformit\u00e0 ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave.<\/p>\n<h5>Art. 55-septies. Controlli sulle assenze<\/h5>\n<p>1. Nell\u2019ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell\u2019anno solare l\u2019assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.<\/p>\n<p>2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica \u00e8 inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all\u2019Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalit\u00e0 stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall\u2019articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall\u2019articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto \u00e8 immediatamente inoltrata, con le medesime modalit\u00e0, all\u2019amministrazione interessata.<\/p>\n<p>3. L\u2019Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attivit\u00e0 di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.<\/p>\n<p>4. L\u2019inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l\u2019applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.<\/p>\n<p>5. L\u2019Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilit\u00e0 del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l\u2019innovazione.<\/p>\n<p>6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonch\u00e9 il dirigente eventualmente preposto all\u2019amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l\u2019osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell\u2019interesse della funzionalit\u00e0 dell\u2019ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3.<\/p>\n<h5>Art. 55-octies. Permanente inidoneit\u00e0 psicofisica<\/h5>\n<p>1. Nel caso di accertata permanente inidoneit\u00e0 psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all\u2019articolo 2, comma 2, l\u2019amministrazione pu\u00f2 risolvere il rapporto di lavoro. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell\u2019articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per il personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonch\u00e9 degli enti pubblici non economici: la procedura da adottare per la verifica dell\u2019idoneit\u00e0 al servizio, anche ad iniziativa dell\u2019Amministrazione; la possibilit\u00e0 per l\u2019amministrazione, nei casi di pericolo per l\u2019incolumit\u00e0 del dipendente interessato nonch\u00e9 per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell\u2019effettuazione della visita di idoneit\u00e0, nonch\u00e9 nel caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneit\u00e0, in assenza di giustificato motivo; gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione di cui alla lettera b), nonch\u00e9 il contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall\u2019amministrazione in seguito all\u2019effettuazione della visita di idoneit\u00e0; la possibilit\u00e0, per l\u2019amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneit\u00e0.<\/p>\n<h5>Art. 55-novies. Identificazione del personale a contatto con il pubblico<\/h5>\n<p>1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attivit\u00e0 a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l\u2019uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro.<\/p>\n<p>2. Dall\u2019obbligo di cui al comma 1 \u00e8 escluso il personale individuato da ciascuna amministrazione sulla base di categorie determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno o pi\u00f9 decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l\u2019innovazione, su proposta del Ministro competente ovvero, in relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-citt\u00e0 ed autonomie locali.<\/p>\n<h4>Art. 70. Comunicazione della sentenza<\/h4>\n<p>1. Dopo l\u2019articolo 154-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, \u00e8 inserito il seguente.<\/p>\n<h5>Art. 154-ter. Comunicazione della sentenza<\/h5>\n<p>1. La cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza penale nei confronti di un lavoratore dipendente di un\u2019amministrazione pubblica ne comunica il dispositivo all\u2019amministrazione di appartenenza e, su richiesta di questa, trasmette copia integrale del provvedimento. La comunicazione e la trasmissione sono effettuate con modalit\u00e0 telematiche, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro trenta giorni dalla data del deposito.<\/p>\n<h4>Art. 71. Ampliamento dei poteri ispettivi<\/h4>\n<p>1. All\u2019articolo 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il comma 6 \u00e8 sostituito dal seguente.<\/p>\n<p>6. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri \u2013 Dipartimento della funzione pubblica \u00e8 istituito l\u2019Ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro delegato. L\u2019Ispettorato vigila e svolge verifiche sulla conformit\u00e0 dell\u2019azione amministrativa ai principi di imparzialit\u00e0 e buon andamento, sull\u2019efficacia della sua attivit\u00e0 con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento degli incarichi, sull\u2019esercizio dei poteri disciplinari, sull\u2019osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi, dei rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi di lavoro. Collabora alle verifiche ispettive di cui al comma 5. Nell\u2019ambito delle proprie verifiche, l\u2019Ispettorato pu\u00f2 avvalersi della Guardia di Finanza che opera nell\u2019esercizio dei poteri ad essa attribuiti dalle leggi vigenti. Per le predette finalit\u00e0 l\u2019Ispettorato si avvale altres\u00ec di un numero complessivo di dieci funzionari scelti tra esperti del Ministero dell\u2019economia e delle finanze, del Ministero dell\u2019interno, o comunque tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il quale si applicano l\u2019articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l\u2019articolo 56, comma 7, del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Per l\u2019esercizio delle funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento degli incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche d\u2019intesa con il Ministero dell\u2019economia e delle finanze, l\u2019Ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell\u2019articolo 53. L\u2019Ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte irregolarit\u00e0, ritardi o inadempienze delle amministrazioni di cui all\u2019articolo 1, comma 2, pu\u00f2 richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali l\u2019amministrazione interessata ha l\u2019obbligo di rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall\u2019ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai fini dell\u2019individuazione delle responsabilit\u00e0 e delle eventuali sanzioni disciplinari di cui all\u2019articolo 55, per l\u2019amministrazione medesima. Gli ispettori, nell\u2019esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l\u2019obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di denunciare alla Procura generale della Corte dei conti le irregolarit\u00e0 riscontrate.<\/p>\n<h4>Art. 72. Abrogazioni<\/h4>\n<p>1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:<\/p>\n<ul>\n<li>articolo 71, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;<\/li>\n<li>articoli da 502 a 507 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;<\/li>\n<li>l\u2019articolo 56 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2.<\/li>\n<\/ul>\n<p>All\u2019articolo 5, comma 4, della legge 27 marzo 2001, n. 97, le parole: \u00ab, salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro,\u00bb sono soppresse.<\/p>\n<h4>Art. 73. Norme transitorie<\/h4>\n<p>1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non \u00e8 ammessa, a pena di nullit\u00e0, l\u2019impugnazione di sanzioni disciplinari dinanzi ai collegi arbitrali di disciplina. I procedimenti di impugnazione di sanzioni disciplinari pendenti dinanzi ai predetti collegi alla data di entrata in vigore del presente decreto sono definiti, a pena di nullit\u00e0 degli atti, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla predetta data.<\/p>\n<p>2. L\u2019obbligo di esposizione di cartellini o targhe identificativi, previsto dall\u2019articolo 55-novies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall\u2019articolo 69 del presente decreto, decorre dal novantesimo giorno successivo all\u2019entrata in vigore del presente decreto.<\/p>\n<p>3. Le disposizioni di legge, non incompatibili con quelle del presente decreto, concernenti singole amministrazioni e recanti fattispecie sanzionatorie specificamente concernenti i rapporti di lavoro del personale di cui all\u2019articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, continuano ad essere applicabili fino al primo rinnovo del contratto collettivo di settore successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Come previsto dall\u2019articolo 55, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cos\u00ec come modificato dall\u2019articolo 68, comma 2 del decreto legislativo n. 150 del 2009, pubblichiamo qui le informazioni relative al Codice disciplinare. &nbsp; Sanzioni disciplinari e responsabilit\u00e0 dei dipendenti pubblici \u2013 CAPO V del D. Lgs. 150\/09 Art. 67. 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