Ultima modifica: 30 Agosto 2021
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Presa di servizio e attività di controllo del green pass.

 VISTO l’ex art.9-ter del D.L. 52/2021, come convertito dalla legge 87/2021, introdotto dall’art.1, comma 6 del D. L. n. 111 del 06 agosto 2021; 

VISTO il comma 1 del suddetto articolo per il quale è fatto obbligo di verifica della cer-tificazione Green Pass a tutto il personale scolastico prima della presa di servizio in presenza; 

VISTA la nota MIUR del capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazio-ne n.1237 del 13 agosto 2021; 

VISTO il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicu-rezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” all’art. 9-ter recita che “dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19”. 

VISTO il protocollo sulla sicurezza sottoscritto in data 14 agosto 2021 dal MIUR con le orga-nizzazioni sindacali; 

VISTA la Circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 del Ministero della salute; 

STANTE l’articolazione logistica dell’istituto che insiste su cinque plessi scolastici; 

NELLE MORE di disposizioni attuative di cui al DPCM di prossima emanazione e apposita Cir-colare ministeriale; 

SI EMANANO 

le seguenti disposizioni organizzative di cui all’oggetto, a integrazione della com. int. n. 477. 

A decorrere dal 1 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, tutto il personale scolastico do-cente ed ATA è tenuto a possedere ed esibire all’ingresso del posto di lavoro apposito Green Pass (GP) mostrando il QR Code del proprio certificato verde COVID-19, in formato di-gitale oppure cartaceo, ed esibendo contestualmente il proprio documento d’identità. 

Il dipendente che non esibirà il suddetto GP non potrà assumere servizio e risulterà as-sente ingiustificato per i primi 4gg. Nei suoi confronti si applicherà una sanzione amministrati-va pecuniaria depenalizzata da 400,00 a 1.000,00 euro, con raddoppio in caso di reiterazione. Il mancato possesso e/o mancata esibizione del GP da parte del personale scolastico, a decor-rere dal quinto giorno di assenza, è considerata assenza ingiustificata e determina la sospen-sione del rapporto di lavoro con mancata erogazione della retribuzione ed altri compensi o emolumenti comunque denominati. Rilascio del Green Pass Rilascio del Green Pass 

A mero titolo informativo si specifica che il rilascio del green pass può avvenire al verificarsi delle seguenti condizioni: 

– aver completato il ciclo vaccinale; 

– aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da almeno 15 giorni; 

– essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti; 

– essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti. 

Modalità di controllo del green pass 

Nelle more di diverse indicazioni ministeriali, la verifica del GP avverrà tramite apposita applicazione di verifica nazionale “APP VerificaC19” con la seguente modalità: 

1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo); 

2. L’APP VERIFICA C19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato; 

3. L’APP VERIFICA C19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida; 

4. L’APP VERIFICA C19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazio-ne nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa; 

Ai verificatori basterà inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esi-bire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi. Per il ri-spetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell’operatore occorre esibire solo e soltanto il QR Code e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di identità per verificare che il GP esibito sia effettivamente quello del dipendente. 

Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19. 

Con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 viene omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o tempo-ranea controindicata. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n.105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servi-zi Sanitari Regionali. Salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate di-rettamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito e dovrà contenere: 

1. i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita); 

2. la dicitura “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 Luglio 2021, n 105”; 

3. la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certifica-zione valida fino al “ (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021); 

4. dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione); 

5. timbro e firma del medico certificatore (anche digitale); 

6. numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore. 

Ci si riserva di fornire informazioni più di dettaglio ad avvenuta emanazione dell’apposito DPCM e relativa Circolare ministeriale, o indicazioni che dovessero per-venire ad horas dal Ministero circa l’attivazione di apposita piattaforma. 

La presente con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’istituzione scolastica vale come notifica. 

Per IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Il Collaboratore 
Roberto Poretti 

n°478 Green pass